Per poter realizzare atti pubblici o autenticazioni in forma elettronica, il pubblico ufficiale deve iscriversi al Registro svizzero dei pubblici ufficiali (RegPU), richiedendo l'attivazione da parte della competente autorità di vigilanza (cfr. ordinanza sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica [OAPuE; RS 211.435.1]). Ad attivazione avvenuta, il pubblico ufficiale può scaricare la prova elettronica della sua autorizzazione ufficiale a realizzare atti pubblici o autenticazioni in forma elettronica (conferma di ammissione), per apporla sul documento elettronico.
Accesso alle conferme di ammissione
Le conferme di ammissione sono ottenibili attraverso il programma "Cygillum", scaricabile e installabile gratuitamente (download). In alternativa è possibile ottenerle tramite terzi autorizzati a trasmetterle (cfr. art. 20 cpv. 1 lett. b OAPuE).
L'emolumento per ogni conferma di ammissione è di CHF 2,00 (art. 21 cpv. 1 OAPuE). Se nell'ambito di un negozio vengono richiamate più conferme di ammissione, vengono addebitati CHF 2,00 per ciascuna di queste conferme di ammissione.
Nuova iscrizione / modifiche
La richiesta d'iscrizione al registro va fatta in forma elettronica accedendo a un'interfaccia utente interattiva in RegPU; basta cliccare sulla rubrica "Registrazione".
Le modifiche, come il rinnovo del certificato utilizzato, possono essere effettuate dagli stessi pubblici ufficiali (rubrica "Mutazioni").
Autorità di vigilanza
La registrazione delle addetti al registro (autorità di vigilanza) avviene tramite due formulari (si vedano le istruzioni). Segue la registrazione tramite la maschera di input "Registrazione".
Un sistema test è a disposizione degli utenti.